DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita , non sono soggetti ad IRPEF , IRPEG ed IRAP . Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.
Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.
Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili , dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12% e comunque a 5164,57 euro (pari a lire dieci milioni) . Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di 5164,57 euro (pari a lire 10 milioni) . La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta . Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i vecchi iscritti a vecchi fondi, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5164,57 euro (pari a lire 10 milioni) è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5164,57 euro (pari a lire 10 milioni). Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell’anno e l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un’apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante: - l’ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione; - la qualifica di vecchio iscritto a vecchio fondo.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni
Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente.

Comunicazioni dell’aderente
Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l’importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Prestazioni in capitale
Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate a tassazione separata (. L’imponibile è determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, nonché dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l’ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante . L’esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta opera in ogni caso (e cioè anche se l’ammontare della prestazione in capitale è superiore ad un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie:
a) riscatto esercitato a seguito di decesso dell’aderente ;
b) riscatto esercitato a seguito di pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
c) nel caso in cui l’importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell’ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per quanto concerne la determinazione dell’aliquota, questa andrà calcolata, da parte del sostituto d’imposta, assumendo come reddito di riferimento, l’importo maturato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, e dividendo questo ammontare per il periodo preso a base di commisurazione, e cioè il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione.
A tale calcolo seguirà, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la riliquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione. La tassazione operata dal sostituto rappresenta, quindi, soltanto un’anticipazione dell’imposta effettivamente dovuta dal contribuente, che è determinata con un criterio (l’aliquota media del quinquennio precedente) i cui dati applicativi possono essere conosciuti solo dall’Amministrazione finanziaria che dovrà, pertanto, procedere d’ufficio a un ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta. Dalla riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta, che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.

Anticipazioni
Le anticipazioni, nonché gli equivalenti riscatti di cui all’art. 10, comma 1-bis) , del D.Lgs. n. 124/1993, sono assoggettati alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l’imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti per cessazione dell’attività lavorativa
I riscatti effettuati a seguito della cessazione dell’attività lavorativa (diversi da quelli esercitati per pensionamento o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti) sono assoggettati ad imposizione progressiva. Tale imposizione riguarderà soltanto le somme che hanno fruito della deduzione dal reddito complessivo e non quelle relative alla componente finanziaria, che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, oppure quelle che, a causa del superamento dei tetti consentiti, non hanno beneficiato della deduzione al momento del loro versamento al fondo.

Prestazioni in forma periodica
Le prestazioni in forma periodica, essendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettati a tassazione progressiva. A causa, peraltro, della anticipata tassazione dei rendimenti finanziari in capo al fondo, solo la parte non finanziaria sarà assoggettata ad imposizione restando, pertanto, esclusi da imposizione i contributi che, a causa del superamento dei tetti consentiti, non hanno beneficiato della deduzione al momento del loro versamento al fondO. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, sarà applicata l’imposta sostitutiva del 12,50%. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.