1. Regime fiscale del fondo
I fondi pensione, istituiti
in regime di contribuzione definita
, non sono soggetti ad IRPEF
, IRPEG
ed IRAP
. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo
di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio
e a versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell’11%,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.
Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti
ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione
concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti
nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15%
che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è
detratto dall’imposta sostitutiva dovuta.
Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo,
quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi,
per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato,
in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee
di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato
negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti
da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
2. Regime fiscale dei contributi
I contributi versati a fondi pensione sono deducibili
, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente
non superiore al 12% e comunque a 5164,57 euro (pari a lire dieci milioni)
. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente,
relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente
non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche
collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo
e di 5164,57 euro (pari a lire 10 milioni) . La suddetta disposizione non si
applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi
fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti,
alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite
entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi
in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo
due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere
deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone
fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta
. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene
conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto
trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere
dal 1° gennaio 2001. Per i vecchi iscritti a vecchi fondi, per un periodo
transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese
di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5164,57 euro
(pari a lire 10 milioni) è maggiorato della differenza fra i contributi
effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5164,57 euro (pari a lire
10 milioni). Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra
il 12% del reddito complessivo dell’anno e l’importo dei contributi
effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è
necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono
iscritti rilascino un’apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta
dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero,
su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante: - l’ammontare
dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità
di iscrizione; - la qualifica di vecchio iscritto a vecchio fondo.
Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni
Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì
applicabile alle somme che l’aderente versa al fondo pensione a titolo
di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione
di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi
versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito
complessivo dell’aderente.
Comunicazioni dell’aderente
Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato
effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente,
alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente
comunica al fondo pensione l’importo dei contributi versati al fondo che
non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno
a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta
in sede di erogazione della prestazione finale.
3. Regime fiscale delle prestazioni
Prestazioni in capitale
Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale
(erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate
a tassazione separata
(. L’imponibile è determinato al netto della componente finanziaria
che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, nonché
dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond
di contribuzione deducibile). Lo scomputo della componente finanziaria è
consentito a condizione che l’ammontare della prestazione in capitale
non sia superiore ad 1/3 del montante
. L’esclusione dei redditi già assoggettati ad imposta opera in
ogni caso (e cioè anche se l’ammontare della prestazione in capitale
è superiore ad un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti
fattispecie:
a) riscatto esercitato a seguito di decesso dell’aderente
;
b) riscatto esercitato a seguito di pensionamento
o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause
non dipendenti dalla volontà delle parti;
c) nel caso in cui l’importo annuo della rendita, calcolato con riferimento
ai 2/3 dell’ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla
prestazione, non ecceda il 50% dell’importo dell’assegno sociale
di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per quanto concerne la determinazione dell’aliquota, questa andrà
calcolata, da parte del sostituto d’imposta, assumendo come reddito di
riferimento, l’importo maturato al netto dei contributi non dedotti e
dei redditi già assoggettati ad imposta, e dividendo questo ammontare
per il periodo preso a base di commisurazione, e cioè il numero degli
anni e frazione di anno di effettiva contribuzione.
A tale calcolo seguirà, da parte dell’Amministrazione finanziaria,
la riliquidazione dell’imposta in base all’aliquota media di tassazione
del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è
sorto il diritto alla percezione. La tassazione operata dal sostituto rappresenta,
quindi, soltanto un’anticipazione dell’imposta effettivamente dovuta
dal contribuente, che è determinata con un criterio (l’aliquota
media del quinquennio precedente) i cui dati applicativi possono essere conosciuti
solo dall’Amministrazione finanziaria che dovrà, pertanto, procedere
d’ufficio a un ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta. Dalla
riliquidazione effettuata, potrà derivare una maggiore imposta dovuta,
che verrà iscritta a ruolo dagli Uffici finanziari, ovvero una minore
imposta che verrà automaticamente rimborsata dagli stessi Uffici.
Anticipazioni
Le anticipazioni, nonché gli equivalenti riscatti di cui all’art.
10, comma 1-bis)
, del D.Lgs. n. 124/1993, sono assoggettati alla medesima tassazione separata
prevista per i capitali. Tuttavia, l’imponibile è determinato al
lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l’imposta
sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione
definitiva.
Riscatti per cessazione dell’attività lavorativa
I riscatti effettuati a seguito della cessazione dell’attività
lavorativa (diversi da quelli esercitati per pensionamento o per cessazione
del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti) sono assoggettati ad imposizione progressiva.
Tale imposizione riguarderà soltanto le somme che hanno fruito della
deduzione dal reddito complessivo e non quelle relative alla componente finanziaria,
che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, oppure
quelle che, a causa del superamento dei tetti consentiti, non hanno beneficiato
della deduzione al momento del loro versamento al fondo.
Prestazioni in forma periodica
Le prestazioni in forma periodica, essendo redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, sono assoggettati a tassazione progressiva. A causa, peraltro, della
anticipata tassazione dei rendimenti finanziari in capo al fondo, solo la parte
non finanziaria sarà assoggettata ad imposizione restando, pertanto,
esclusi da imposizione i contributi che, a causa del superamento dei tetti consentiti,
non hanno beneficiato della deduzione al momento del loro versamento al fondO.
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente
alla maturazione del diritto alla loro percezione, sarà applicata l’imposta
sostitutiva
del 12,50%. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall’imponibile
da assoggettare a tassazione progressiva.