.: Prospetto informativo :.
Prospetto informativo
relativo all’offerta pubblica di adesione al Fondo pensione aperto a contribuzione
definita
... … …
Parte I: Caratteristiche del Fondo pensione e modalità di adesione
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. Soggetto che istituisce il Fondo pensione
Il Fondo pensione … … … è stato istituito da … … …
2. Soggetti che partecipano all’operazione
Il Fondo è istituito dalla società … … …che ne gestisce il patrimonio e cura l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti.
La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità
liquide del Fondo è affidata ad una Banca Depositaria
che vigila
sull’effettiva esistenza di tali valori. Essa esegue le istruzioni della
società istitutrice verificandone la conformità alla legge, al
regolamento e alle prescrizioni dell’Organo di vigilanza, ed accerta che,
nelle operazioni relative al Fondo, la prestazione le sia rimessa nei termini
d’uso. La banca depositaria è responsabile di ogni pregiudizio
derivante dall’inadempimento dei propri obblighi.
La raccolta delle adesioni al Fondo può essere effettuata, oltre che dalla società istitutrice da Banche, da SIM, da Imprese di assicurazione e dagli altri soggetti autorizzati che abbiano stipulato con la società promotrice apposita convenzione. La raccolta delle adesioni può essere effettuata anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della società promotrice o di altro soggetto incaricato della raccolta delle adesioni, ovvero mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, se attivate.
La Società di revisione verifica la regolare tenuta
della contabilità della società promotrice e certifica il rendiconto
del Fondo. Il Responsabile del Fondo
sovrintende all’amministrazione e alla gestione finanziaria del Fondo,
anche nell’ipotesi di delega di gestione, e verifica la rispondenza della
politica di impiego delle risorse alla normativa vigente nonché ai criteri
stabiliti nel Regolamento del Fondo.
3. Il fondo pensione aperto a contribuzione definita
I fondi pensione aperti sono disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciascun fondo pensione aperto costituisce patrimonio
autonomo e separato da quello del soggetto istitutore e da quello degli
aderenti, ed è destinato esclusivamente all’erogazione di prestazioni
pensionistiche in favore degli aderenti stessi. Pertanto, sul fondo, non sono
ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori del soggetto istitutore
sia da parte dei creditori degli aderenti.
La finalità dei fondi pensione aperti è
quella di realizzare una forma di previdenza per l’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico secondo criteri
di corrispettività (l’ammontare delle prestazioni previdenziali
sarà determinata in funzione dei contributi versati), mediante una gestione
finanziaria a capitalizzazione
dei contributi versati dagli aderenti.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire
in forma individuale ovvero su base contrattuale collettiva
. L’adesione individuale è consentita a tutti i soggetti, anche
non titolari di redditi di lavoro o di impresa, ancorché privi di iscrizione
ad una forma pensionistica obbligatoria, nonché alle persone fiscalmente
a carico di altri soggetti.
Possono aderire, su base contrattuale collettiva, i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di fondi pensione negoziali. L’adesione su base contrattuale collettiva è altresì consentita ai soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo
L’adesione al fondo pensione comporta, in via generale,
il rischio
della possibile variazione in negativo del valore del patrimonio del fondo a
seguito delle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui esso è investito.
Pertanto, come conseguenza, vi è la possibilità di non ottenere,
al momento dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, la restituzione
integrale del capitale versato, ovvero un rendimento finale rispondente alle
aspettative, fatti salvi i casi di rendimenti garantiti
Ciascuna linea di investimento
individuata dal fondo, a seconda delle strategie di investimento adottate, è
poi soggetta ad una serie di rischi riconducibili alle caratteristiche dei titoli
in portafoglio. Pertanto la scelta della linea determina un diverso livello
di rischio, in base alla presenza o meno di una garanzia e alla politica di
investimento adottata. L’esame della politica di investimento propria
di ciascuna linea consente l’individuazione dei rischi connessi alla partecipazione
alla linea stessa.
Si fornirà di seguito una sintetica descrizione dei rischi connessi alle varie tipologie di titoli, distinguendo fra: